Cade uno degli ultimi baluardi che garantivano una certa libertà d'uso dei droni multirotori, tanto da essere citato spesso come esempio da molti aeromodellisti e dagli utilizzatori di mezzi aerei a pilotaggio remoto in genere che vedono nelle norme della nostra ENAC una minaccia per il proseguimento della loro attività.
Parliamo della Svizzera e dell' Ufficio federale dell'Aviazione Civile, UFAC, che fino ad oggi prevedevano norme di buon senso molto blande per chi voleva far volare i cosidetti droni. Nessuna autorizzazione necessaria, era sufficiente volare a vista e mantenere una distanza di almeno 5 km dagli aeroporti, seguendo eventuali disposizioni locali emanate dai vari Cantoni.
Parliamo della Svizzera e dell' Ufficio federale dell'Aviazione Civile, UFAC, che fino ad oggi prevedevano norme di buon senso molto blande per chi voleva far volare i cosidetti droni. Nessuna autorizzazione necessaria, era sufficiente volare a vista e mantenere una distanza di almeno 5 km dagli aeroporti, seguendo eventuali disposizioni locali emanate dai vari Cantoni.
IL BOOM DEI DRONI LA CAUSA PRINCIPALE DELLE RESTRIZIONI
A partire dagli ultimi mesi del 2013 anche in Svizzera è esploso il boom dei droni multirotori. Complice la presenza sul mercato dei quadricotteri pronti al volo di successo, come il DJI Phantom e il Walkera X350PRO, i cieli della Confederazione sono sempre più trafficati da persone che usano questi velivoli a pilotaggio remoto per diletto ma anche per compiere riprese aeree. Pare che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stato l'episodio avvenuto al recente concerto dei Rolling Stones, a Zurigo, quando la polizia ha denunciato una persona che con il suo drone ha sorvolato il pubblico nell'intento di scattare fotografie aeree.
LE NUOVE REGOLE SVIZZERE SIMILI ALLE REGOLE ENAC PER LE OPERAZIONI CRITICHE
A partire dal 1° Agosto entreranno in vigore le nuove regole sui mezzi aerei a pilotaggio remoto, nel range di peso 500g - 30 kg., che opereranno nel territorio Svizzero. Per motivi di sicurezza i droni non potranno più essere utilizzati al di sopra di assembramenti, ovvero diverse decine di persone molto vicine l'una all'altra, oppure in un raggio di 100 metri attorno ad essi, inoltre è confermata la precedente regola del volo a vista.
In casi eccezionali, l’UFAC può tuttavia rilasciare un’autorizzazione per questo tipo di voli. Le condizioni da rispettare in tali casi sono disciplinate dall’ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS). È necessario prevedere il tempo sufficiente per l’elaborazione delle relative domande, in modo da presentarle quanto prima.Prima di rilasciare un'autorizzazione per il volo di un drone al di sopra di assembramenti di persone o in mancanza di contatto visivo diretto, l'UFAC procede a un'approfondita analisi della sicurezza del sistema, la cui affidabilità viene esaminata in base alle direttive e agli standard dell'aviazione. I sistemi abitualmente in commercio, di norma non soddisfano affatto o soddisfano solo in misura insufficiente tali requisiti.
In primo luogo devono essere adottate le seguenti misure di sicurezza:
- in caso di difetto tecnico, il sistema deve impedire che l'apparecchio precipiti in maniera incontrollata, provocando il ferimento o la morte delle persone sottostanti;
- in caso di perdita di contatto visivo con il telecomando (datalink o controllink) devono essere azionate funzioni automatizzate volte ad assicurare che l'apparecchio non diventi un pericolo per terzi al suolo o in aria.
Elaborazione di un «Total Hazard and Risk Assessment»
Affinché possano essere esaminati gli aspetti summenzionati, oltre al modulo di domanda di rilascio dell'autorizzazione compilato, l'UFAC necessita del cosiddetto «Total Hazard and Risk Assessment» contenente i seguenti dati:- una descrizione dettagliata dell'esercizio previsto (Chi? Dove? Quando? Per quanto tempo?);
- una descrizione dettagliata del sistema tecnico (apparecchio volante, stazione di controllo, datalink, ecc.);
- un'analisi del rischio dell'esercizio previsto per persone e proprietà al suolo, compresi i potenziali rischi per l'ambiente;
- un'analisi del rischio per l'esercizio di altri velivoli che potrebbero trovarsi nelle vicinanze;
- un'analisi dettagliata del modo in cui evitare il pericolo;
- una volta trovate le soluzioni tecniche, un'analisi di quello che succede in caso di fallimento delle stesse e della loro affidabilità;
- procedure di emergenza.
Il
«Total Hazard and Risk Assessment» si basa sulla «Guidance for an
Authorisation for Low Level Operation of RPAS, GALLO» (scaricabile a questo link in formato DOC) e presuppone una conoscenza, da parte del richiedente, delle
abituali procedure di presentazione delle prove ai fini della verifica
dei sistemi rilevanti per la sicurezza.
Per la verifica occorre inoltre presentare un attestato dell'assicurazione responsabilità civile secondo l'articolo 20 OACS.
L'UFAC
può rilasciare autorizzazioni non solo per singoli eventi, ma anche per
un periodo di tempo più lungo, a condizione che si tratti di un
esercizio analogo con gli stessi rischi e che possa essere sempre
garantito il rispetto delle condizioni e degli oneri posti.
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