Le due principali testate del mondo dei droni, DronEzine e Quadricottero News, hanno chiesto ad ENAC alcuni chiarimenti sul nuovo regolamento che entrerà in vigore il 15 dicembre, in particolare sulla categoria < 250 grammi.
Il 15 dicembre 2019 entrerà in vigore il nuovo regolamento droni ENAC edizione 3 pensato per essere di avvicinamento al regolamento europeo che dovrà essere applicato a partire da luglio 2020. Seppur di avvicinamento, il nuovo regolamento ENAC introduce cambiamenti rivoluzionari rispetto alla normativa attuale. Ad esempio, per effettuare operazioni non critiche non sarà più necessario frequentare un Centro di Addestramento con esame finale sia di teoria che di pratica. Basterà seguire un corso online e superare l'esame, sempre online, composto da 40 domande a risposta multipla. Anche la visita medica per il pilota non sarà più necessaria.
Cambiamenti significativi anche per le operazioni critiche, il pilota dovrà superare lo stesso esame online previsto per le non critiche e in aggiunta dovrà recarsi presso un Centro di Addestramento autorizzato per frequentare un corso di formazione con esame teorico finale composto da 30 domande a risposta multipla. In più dovrà frequentare un corso di pratica di pilotaggio con esame finale. Sarà possibile abilitarsi anche al BVLOS frequentando un corso aggiuntivo facoltativo.
Grosse novità anche per i droni < 250 grammi su cui abbiamo chiesto chiarimenti ad ENAC
Il nuovo regolamento ENAC introduce indirettamente anche la categoria dei droni < 250 grammi, come il nuovissimo DJI Mavic Mini che sarà sicuramente un best buy delle festività natalizie, distinguendoli tra uso ricreativo ed uso professionale. Tuttavia, mentre per i droni ad uso professionale tutto risulta chiaro perchè sono disciplinati allo stesso modo indipendentemente dal loro peso, per i droni ad uso ricreativo < 250 grammi è chiaro soltanto che il loro operatore è esentato dalla registrazione mentre per quanto riguarda la qualifica del pilota, le modalità di conduzione e la necessità o meno di stipulare un' assicurazione sono possibili diverse interpretazioni, per come è scritto il regolamento.
Dronezine e Quadricottero News scrivono ad ENAC per chiedere chiarimenti
Per tentare di dipanare la matassa ed evitare il più possibile la diffusione di fake news e cattive interpretazioni, assieme a Dronezine, oggi abbiamo inviato ad ENAC la seguente richiesta di chiarimenti:
Buongiorno ingegnere,
intanto la ringraziamo ancora per l'intervista che ci ha concesso nei giorni scorsi sul nuovo regolamento Enac edizione 3. Come si immagina, dalla pubblicazione dell'edizione 3 del regolamento Enac abbiamo ricevuto tantissime domande da parte dei lettori, in parte nate proprio da quello che Lei ci aveva anticipato. Per semplificare le cose, le scriviamo uniti con le due principali testate del mondo dei droni, DronEzine e Quadricottero News in modo da farle risparmiare tempo da un lato, e dall'altro massimizzare il bacino di lettori che possano avere tempestivamente informazioni corrette di fonte ENAC, evitando l'attuale caos di troppi "esperti" che danno indicazioni contrastanti e non sempe documentate sui social.
“Per i droni sotto i 250 grammi non serve nulla. Indipendentemente dal payload: a noi interessa la piattaforma che vola, quello che porta che sia una camera o un sensore infrarossi o altro può interessare altre Amministrazioni Pubbliche come la privacy o l’ordine pubblico ma non noi. Sotto i 250 grammi non li classifichiamo come APR: per noi le piattaforme sotto i 250 grammi sono fuori dal regolamento”.
Nel leggere il Regolamento, invece ci pare di capire che i droni sotto i 250 grammi che non possono essere considerati giocattoli non essendo destinati a ragazzi fino a 14 anni sono solo esentati da patentino, transponder e registrazione a D-Flight, per il resto seguono le regole di tutti gi altri SAPR. E' così o ci sfugge qualcosa?
E’ corretta l’interpretazione per cui i droni < 250g ad uso ricreativo non saranno soggetti al rispetto delle condizioni riportate nelle operazioni non critiche e critiche ovvero non saranno soggetti al rispetto della sezione II del regolamento?
Nel caso in cui i droni < 250 ricreativi saranno soggetti alla citata sezione II, le disposizioni sulle operazioni non critiche (art.9) affermano che le attività ricreative rientrano nelle operazioni non critiche. L’art. 21 indica l’obbligo dell’attestato per le operazioni non critiche. Ciò significa che se soggetti alla sezione II i droni < 250 ricreativi richiederanno l’ attestato per il pilota ma non la registrazione operatore?
La ringraziamo per la Sua collaborazione e sostegno allo sforzo comune che le nostre testate fanno per cercare di fornire una informazione il più tempestiva e accurata possibile.
Sinceramente,
Luca Masali per DronEzine
Danilo Scarato per Quadricottero News
intanto la ringraziamo ancora per l'intervista che ci ha concesso nei giorni scorsi sul nuovo regolamento Enac edizione 3. Come si immagina, dalla pubblicazione dell'edizione 3 del regolamento Enac abbiamo ricevuto tantissime domande da parte dei lettori, in parte nate proprio da quello che Lei ci aveva anticipato. Per semplificare le cose, le scriviamo uniti con le due principali testate del mondo dei droni, DronEzine e Quadricottero News in modo da farle risparmiare tempo da un lato, e dall'altro massimizzare il bacino di lettori che possano avere tempestivamente informazioni corrette di fonte ENAC, evitando l'attuale caos di troppi "esperti" che danno indicazioni contrastanti e non sempe documentate sui social.
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L' Ingegner Veccia, nell'intervista che ha concesso a DronEzine qualche giorno fa, aveva rilasciato la seguente dichiarazione, approvandola anche in sede di revisione dei virgolettati:“Per i droni sotto i 250 grammi non serve nulla. Indipendentemente dal payload: a noi interessa la piattaforma che vola, quello che porta che sia una camera o un sensore infrarossi o altro può interessare altre Amministrazioni Pubbliche come la privacy o l’ordine pubblico ma non noi. Sotto i 250 grammi non li classifichiamo come APR: per noi le piattaforme sotto i 250 grammi sono fuori dal regolamento”.
Nel leggere il Regolamento, invece ci pare di capire che i droni sotto i 250 grammi che non possono essere considerati giocattoli non essendo destinati a ragazzi fino a 14 anni sono solo esentati da patentino, transponder e registrazione a D-Flight, per il resto seguono le regole di tutti gi altri SAPR. E' così o ci sfugge qualcosa?
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Per quanto riguarda l'obbligo assicurativo dei sapr sotto i 250 grammi che non possono essere considerati giocattoli? Dalla lettura del regolamento pare che ne siano soggetti come tutti gli altri sapr, è così? Come ulteriore chiarimento, DronEzine aveva suggerito una modifica dell'art.32 per escludere i trecentini dall'obbligo assicurativo, e avevamo avuto segnali positivi da parte dell'ing. D'Urso al workshop di Roma per la presentazione delle bozze del regolamento 3, ma alla fine questa proposta non è stata accolta. Possiamo conoscere la motivazione?3
Nel condurre i droni < 250g ad uso ricreativo sarà necessario rispettare le regole di circolazione aeronautica e gli spazi di volo previsti dalla ATM.09 e dalle AIP ENAV, ovvero sarà necessario rispettare le limitazioni nell’utilizzo dello spazio aereo stabilite dall’ENAC e disponibili nel sito D-Flight?4
Il comma 8 dell’art.9 riportato nella sezione II: “I SAPR che ricadono nelle previsioni di questa sezione, possono essere impiegati in operazioni non critiche o critiche, secondo quanto previsto nei successivi articoli 9 e 10.” sembrerebbe escludere i droni < 250 ricreativi dalle regole delle operazioni non critiche riportate nel successivo art. 9 e da quelle critiche riportate nell’ art.10 perchè non espressamente citati come appartenenti alle previsioni della sezione. Infatti, nell’ art. 8 sono citati i droni ad uso professionale indipendentemente dal loro peso e i droni > 250g ad uso ricreativo. Inoltre, alcuni commi dell’art.9 “operazioni non critiche” mal si adattano all’utilizzatore di un drone ad uso ricreativo < 250 che non ha obbligo di registrazione.E’ corretta l’interpretazione per cui i droni < 250g ad uso ricreativo non saranno soggetti al rispetto delle condizioni riportate nelle operazioni non critiche e critiche ovvero non saranno soggetti al rispetto della sezione II del regolamento?
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Nel caso in cui i droni < 250 ricreativi saranno soggetti alla citata sezione II, le disposizioni sulle operazioni non critiche (art.9) affermano che le attività ricreative rientrano nelle operazioni non critiche. L’art. 21 indica l’obbligo dell’attestato per le operazioni non critiche. Ciò significa che se soggetti alla sezione II i droni < 250 ricreativi richiederanno l’ attestato per il pilota ma non la registrazione operatore?
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I droni ad uso professionale, indipendentemente dal loro peso, richiederanno l’attestato (online) per il pilota. Nel caso di utilizzo di un drone < 250 per uso professionale cosa accadrà all’attestato (online) del pilota quando a luglio 2020 dovrà essere applicato il regolamento europeo che per la classe C0 (< 250g) non richiederà nessun certificato di competenza per il pilota?La ringraziamo per la Sua collaborazione e sostegno allo sforzo comune che le nostre testate fanno per cercare di fornire una informazione il più tempestiva e accurata possibile.
Sinceramente,
Luca Masali per DronEzine
Danilo Scarato per Quadricottero News
Bravo Danilo, grazie, attendiamo fiduciosi pronte e chiare risposte.
RispondiEliminaBuongiorno Danilo, avete fatto bene a chiedere chiarimenti ad enac. Non capisco però le domande ai punti 5 e 6. Nel punto 5 prendete come riferimento l'art. 21, che viene richiamato nel precedente art.20 al comma3 insieme all'art. 37 che riguarda le disposizioni finali. In questo art.37 al comma "e" io leggo che l'attestato è obbligatorio per apr con peso "uguale o maggiore" a 250g. I minori 250g sembrerebbero quindi esclusi dall'attestato, così come sembrerebbero esclusi da registrazione e qr code leggendo il comma precedente "d". La domanda 6 mi lascia un pò perplesso, in quanto ad uso professionale non esiste la categoria <250g. Chi ha un drone <250g dovrà fare esattamente come adesso, registrarlo con dichiarazione secondo l'art 12 comma 5 che è rimasto ed indica che si dovrà conseguire un attestato entro il 1° luglio. E' un'indicazione che, secondo me, interessa più chi utilizza uno spark in quanto pesa 300g ed andrà a finire in C1 dal primo luglio, che non un mavic mini. Fare l'attestato entro il primo luglio, non significa obbligatoriamente farlo a marzo, si potrebbe ottenerlo anche alla fine di giugno, in tal caso un possessore di mavic mini non farebbe nulla ed il primo luglio avrà il drone in C0, che non prevede attestato. Sono solo mie considerazioni, che però avevate fatto anche voi (quadricottero e dronezine) nei giorni e settimane passate. Spero Enac si faccia viva e dia chiarimenti. Un cordiale saluto.
RispondiEliminaBuongiorno Tiziano grazie per le osservazioni. I punti 1 e 2 sono stati redatti da Dronezine i restanti quesiti li ho posti io. Il problema del punto 5 è che siccome le attività ricreative rientrano nelle operazioni non critiche non è chiaro se devono assolvere a tutti gli obblighi previsti dalle operazioni non critiche tra cui la necessità di ottenere l'attestato per il pilota come dispone l'art.21 senza esentare i < 250g ad uso ricreativo. L' art.37 dispone che l'attestato è obbligatorio per i droni > 250 ricreativi. Sicuramente la volontà è quella di richiedere l'attestato solo per i ricreativi > 250g però non è per nulla chiaro. Per il punto 6, tecnicamente qualsiasi drone indipendentemente dal peso potrà svolgere operazioni non critiche o critiche. Il pilota dovrà ottenere il relativo certificato di competenza. Nel caso di un drone < 250 ad uso professionale che non ha i requisiti per essere rispondente al 12.comma 5 (esempio non ha paraeliche e/o ha una velocità massima superiore a 60 km/h) diventa esattamente come tutti gli altri droni. In ogni caso anche nel caso di un drone < 250 rispondente all'art 12 comma 5 (quindi dovrà essere dotato di paraeliche) sarà necessario conseguire l'attestato entro il 1 luglio 2020. Se qualcuno conseguirà l'attestato senza attendere il 1 luglio (il senso del tempo concesso dovrebbe essere quello di fare in modo che la massa non si adegui all'ultimo giorno in modo da avere un carico graduale di richieste) con un drone < 250 rispondente o meno all'art 12 comma 5 cosa accadrà al suo certificato visto che la C0 non lo prevederò? Certo si tratta di un caso limite ma la possibilità esiste.
Eliminabuonasera, ho da poco acquistato un drone con peso minore ai 250 grammi, ho dato un'occhiata al regolamento, ma non essendo molto chiaro ho cercato di capire attraverso i Vs. post.
RispondiEliminaMa alla fine, cosa ha risposto Enac, in riferimento alle Vs. domande?
Con un drone di peso inferiore ai 250 gr. bisogna regitrarlo? il pilota deve sostenere l'esame on line?
Grazie
Ciao, purtroppo ENAC non ha ancora risposto nonostante vari solleciti. Il discorso drone < 250g però è abbastanza chiaro. Se usato a scopo ludico non richiede registrazione e non bisogna sostenere l'esame online
Eliminac'è stato qualche aggiornamento su questa questione sotto i 250 grammi?
RispondiEliminaGrazie