Droni: da ENAC la bozza ATM-09A con le nuove zone geografiche UAS. Tempi ancora lunghi per i permessi
L'art. 15 del regolamento 947/2019 attribuisce allo Stato membro la facoltà di istituire le zone geografiche UAS. Si tratta di zone geografiche definite per motivi di sicurezza, security, tutela della riservatezza e dell'ambiente dove lo Stato può vietare alcune o tutte le operazioni con i droni (UAS), consentire l'accesso soltanto agli UAS con particolari caratteristiche tecniche come l' ID elettronico e altro. Non solo divieti, possono anche essere definite zone geografiche UAS per attività aeromodellistica e zone con requisiti ridotti per il pilota e per i droni.
Enac ieri ha pubblicato in consultazione la bozza della nuova circolare ATM-09A dove oltre a definire le zone geografiche UAS, ad implementarne il tipo (motivi di safety, dintorni degli aeroporti, tutela della sicurezza e ambientale), ha indicato in d-flight il riferimento ufficiale in cui sono rese pubbliche.
Eventuali commenti alla bozza devono essere inviati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'indirizzo di posta elettronica aeroporti.spazioaereo@enac.gov.it
Le principali novità dell' ATM-09A risiedono, appunto, nell'istituzione delle zone geografiche UAS che per quanto riguarda la vicinanza degli aeroporti vengono definite in modo complementare a quelle già definite dall' ATM-09 con però alcune differenze che possono essere significative.
Le zone colorate gialle e arancioni non partono più da altezza 0 AGL e diventano vietate senza aver ottenuto i permessi
Le zone colorate gialle e arancioni in vicinanza degli aeroporti (inclusi eliporti e avio/eli/idrosuperfici autorizzatee gestite), non partono più dalla superficie ma iniziano rispettivamente da 45m AGL
e da 25m AGL. Le zone rosse restano invariate, partono dalla superficie.Significa che sotto tali altezze AGL può essere condotto qualsiasi tipo di drone open category (tecnicamente ci si trova sotto una zona colorata, quindi fuori) specific e certified. Tuttavia, per effetto dell'art. 5.2 soltanto l'operatore di un drone specific o certified può richiedere l'autorizzazione per entrare i tali zone, ovvero superare i 45m AGL entrando così in una zona gialla o superare i 25m di altezza AGL entrando così in una zona arancione.
Per effetto dello stesso articolo, oltre a non poter richiedere permessi per entrare nelle zone gialle e arancioni, un operatore di un drone open category non può richiedere autorizzazioni per operare sul sedime aeroportuale (area rossa) e non può richiedere la segregazione dello spazio aereo. Un open category non può richiedere i permessi neppure per superare i 60m AGL di altezza per entrare in una CTR e in una ATZ e nemmeno per superare i 120m AGL nello spazio aereo non controllato. Tutte queste possibilità sono riservate alle categorie specific e certified.
In vicinanza di un aeroporto le zone colorate sono attive solo quando è aperto al traffico - Chiarimenti sulle zone R e D
Un miglioramento riguarda il fatto che le zone colorate rosse, gialle e arancioni sono attive soltanto negli orari di apertura dell'aeroporto (inclusi eliporti e avio/eli/idrosuperfici autorizzatee gestite).
Importante il chiarimento sulle zone R da parte dell'art. 5.3. "Le zone geografiche classificate R sono vietate, quando attive, alle operazioni UAS: le condizioni per svolgere attività in tali zone sono ripotate in AIP-Italia ENR-5 e replicate sul sito d-flight. Eventuali deroghe possono essere autorizzate da parte di ENAC secondo le disposizioni vigenti contenute nelle circolari ENAC serie ATM. All'interno delle zone geografiche classificate D sono presenti pericoli alla navigazione secondo quanto riportato in AIP-Italia ENR 5e replicate sul sito d-flight".
Tempi ancora troppo lunghi per ottenere i permessi
Dalla bozza si può evincere come per ottenere le varie tipologie di permessi ad operare in vicinanza degli aeroporti siano necessari tempi troppo lunghi, 20, 35, 60 giorni di attesa a seconda dei casi. Su questi e altri punti segnaliamo una lettera aperta ad ENAC di AOPA Italia divisione APR clicca per leggerla (pdf)
Entrata in vigore e applicabilità retroattiva
La bozza all'art.8 "Decorrenza" riporta il 31 dicembre 2020 come data di entrata in vigore e applicabilità a partire dal 1 febbraio 2021. Non è chiaro se sia cosa voluta oppure se conseguenza di ritardi che hanno fatto slittare la pubblicazione della bozza rispetto ai tempi previsti in origine.
Bravissimo Danilo, sempre puntuale. Segnalo che molto di quanto previsto è determinato dal Regolamento Europeo, l'aggiornamento della ATM09 era dovuto ma non strettissimamente necessario. Ma meglio così che niente.
RispondiEliminaOttimo il chiarimento sulle zone R, che era sfuggito nella precedente versione creando non pochi problemi, e ottimo il fatto che adesso anche gli aeroporti hanno orari di funzionamento, mi chiedo solo se ci sarà un sistema per averne contezza senza diventare matti a cercare tali orari in tutto AIP.
Mi permetto di segnalare un errore sui tempi di attesa: i 90 giorni non esistono (è la durata massima di un NOTAM, non l'attesa), e i tempi sono solo 2. 35 giorni per un NOTAM in area civile, 60 giorni per un NOTAM in area militare, esattamente come nella precedente circolare.
"La presente Circolare entra in vigore il 31 dicembre 2020 ed è applicabile dall’1 febbraio 2021."
Questa è la barzelletta che chiude la bozza :D
Ciao Simone, grazie per la correzione e per le osservazioni che ho provveduto ad aggiungere all'articolo.
EliminaScusami ma AGL= About ground level e MSL= Mean sea level.
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