ENAC: campi volo per aeromodellismo cancellati se non diventeranno zone geografiche UAS entro il 1 luglio 2023
Lo scorso 30 novembre, ENAC ha notificato ad EASA la volontà di prorogare l'applicabilità delle regole nazionali per le attività aeromodellistiche, effettuate nell'ambito di club o associazioni di aeromodellismo, fino al 30 giugno 2023. Per rendere effettiva la proroga, ENAC ha usufruito dell'art 71.1 del regolamento 2018/1139: la famosa legge basica sui droni le cui Easy Access Rules sono state aggiornate l'altro ieri.
La scadenza originaria delle regole nazionali era stata fissata al 31 dicembre 2022 (leggi anche: Aeromodellismo, tra pochi mesi solo in zone dedicate oppure rispettando il regolamento dei droni).
Con questa proroga, fino al 30 giugno 2023 potrà essere svolta attività aeromodellistica all'interno delle "vecchie" aree istituite da ENAC pubblicate in AIP ENR 5.5.3-1 anche se il club o l'associazione aeromodellistica non ha chiesto la relativa autorizzazione prevista dall'art.16 del regolamento 947/2019.
Infatti, per la normativa vigente gli aeromodelli sono considerati UAS e chi li conduce deve rispettare il regolamento per i droni Open Category A3 oppure, con alcune facilitazioni normative e operative, nell'ambito di club o associazioni aeromodellistiche autorizzate ENAC ai sensi del citato art.16.
A partire dal 1 luglio 2023, le zone di volo aeromodellistiche pubblicate in AIP ENR 5.5.3-1 saranno cancellate se non verranno trasformate in Zone Geografiche UAS. La trasformazione in Zona Geografica UAS, con il mantenimento delle stesse condizioni definite in AIP, avviene se la zona aeromodellistica è stata autorizzata da ENAC in accordo con l'art. 16 del regolamento 947/2019. Come detto, in mancanza di tale autorizzazione l'area aeromodellistica sarà cancellata.
Le richieste di istituzione di nuove zone geografiche UAS per aeromodellismo sono accolte da ENAC solamente se inviate da club o associazioni di aeromodellismo autorizzati (o con processo di autorizzazione in corso) e se corredate da uno studio di analisi del rischio.
Da tener presente che i club o associazioni di aeromodellismo titolati a richiedere tale autorizzazione, fatta salva la definizione di club e di associazioni di aeromodellismo di cui all’art. 2, § 10, del Reg. (UE) 2019/947, devono essere in possesso di personalità giuridica e riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. del 28 febbraio 2021, n. 36.
I club o associazioni che non godono dei requisiti previsti dalla citata legge, non possono richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’Articolo 16 del Reg. (UE) 2019/947, ma possono associarsi a un club o associazione di aeromodellismo autorizzata, secondo le condizioni e limitazioni riportate nell’autorizzazione.
[Fonte: ENAC - Attività Aeromodellistica]
Grazie Danilo per queste Notizie molto interessanti
RispondiEliminaCiao Riccardo
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