Aeromodellismo con il Regolamento Europeo, ecco come potrà essere svolto.
Il regolamento europeo, che dovrà essere applicato anche in Italia a partire dal 31 dicembre 2020, praticamente considera drone qualsiasi dispositivo pilotato in remoto. Così, anche i classici aeromodelli sono assoggettati alla normativa unica europea. Tuttavia, EASA ha previsto delle agevolazioni per chi conduce gli aeromodelli nell'ambito delle associazioni aeromodellistiche riconosciute dallo Stato membro. Queste disposizioni le avevamo pre-annunciate nel 2019, quando il regolamento europeo doveva ancora diventare legge, nell'articolo: Aeromodellismo vero dovrà svolgersi nei campi volo a parte i voli in pendio con alianti < 10kg
Quanto avevamo scritto nel 2019 è stato sostanzialmente confermato dal regolamento che nel frattempo è diventato legge e da EASA in una FAQ sull'aeromodellismo pubblicata recentemente, leggiamola assieme.
Tradotto:
Come posso pilotare il mio aeromodello?
Gli aeromodellisti hanno le seguenti opzioni per condurre le loro operazioni:- (a) Possono operare come membri di un club o associazione aeromodellistica che ha ricevuto dall'autorità competente un'autorizzazione, come definita nell'Articolo 16 del Regolamento Droni. In questo caso, gli aeromodellisti devono seguire le procedure del club o dell'associazione conformemente all'autorizzazione. L'autorizzazione definirà tutte le condizioni per operare e potrebbe discostarsi dal regolamento (ad esempio potranno essere consentite operazioni con droni/aeromodelli che pesano più di 25 kg o che volano più in alto di 120 m ecc.). I membri del club e le associazioni devono comunque registrarsi in conformità dell'articolo 14 del regolamento droni, tuttavia il sistema di registrazione dei club e delle associazioni aeromodellistiche può essere riconosciuto dallo Stato membro.
- (b) Nel caso in cui una persona non desideri diventare membro di un club o di un'associazione, può utilizzare le zone geografiche speciali definite dagli Stati membri dell'EASA, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento droni, in cui droni e aeromodelli sono esenti da determinati requisiti tecnici e/o laddove le limitazioni operative siano estese, comprese le limitazioni di massa o altezza.
- (c) Infine, l'aeromodello può essere utilizzato nella Sottocategoria A3 (ndr: che permette anche l'autocostruzione).

Riassumendo, a partire dal 31 dicembre 2020 l'aeromodellismo potrà essere svolto in ambito associazioni riconosciute, oppure dal singolo in eventuali zone di volo istituite dall' ENAC che esentano l'operatore dal rispetto di determinati requisiti o in ultimo in classe A3 come se l'aeromodello fosse un drone e quindi rispettando tutti i requisiti previsti, "patentino", registrazione e rispetto degli spazi di volo compresi.
Ricordiamo che, fatto salvo il rispetto degli altri articoli del regolamento e degli spazi di volo, è concesso l'uso degli alianti radiocomandati in pendio purchè pesino meno di 10kg e non volino a più di 120m di altezza rispetto alla posizione del pilota. Invece, tutti gli altri mezzi delle open category dovranno rispettare i 120m di altezza rispetto al suolo.
Danilo. Ho capito bene? Se l'operatore/pilota di un aeromodello ha il "patentino online", allora può volare in A3, quindi decade la distinzione tra drone ed aeromodello. Parlo di quella secondo la quale è drone se ha determinate funzioni (es RTH) ed aeromodello se non le ha. La mia netta sensazione, a questo punto, è che considerare aeromobile un drone di peso inferiore a 2Kg, equiparandolo ad un aereo di linea con motori turbofan, oltre ad essere concettualmente sbagliato, stia diventando una fonte di complicazioni e limitazioni (improprie) per i droni e per chi li opera-pilota (vedasi sorvolo della costa, o dei parchi, che certamente non è nato pensando ad un Mavic).
RispondiEliminaCiao, si in pratica ricade nella A3C4 l'aeromodello.
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