ENAC annuncia l'applicazione in Italia del Regolamento Europeo Droni
Comunicato ufficiale ENAC
Al fine di agevolare la transizione tra la regolamentazione nazionale a quella comunitaria si fa presente quanto segue.
Categoria aperta (Open Category)
Le operazioni in Categoria Aperta non necessitano di alcuna presentazione di dichiarazione da parte dell’operatore o di autorizzazione da parte dell’ENAC.
L’operatore può svolgere le operazioni in Categoria Aperta solo dopo essersi registrato nel portale d-flight
Gli UAS che non presentano la marcatura CE, da C0 a C4, possono essere utilizzati, fino al 31 dicembre 2023, esclusivamente nella cosiddetta “Categoria Aperta Limitata (Limited Open Category)”.
Ndr: errore nel comunicato ENAC. La data limite è il 1 gennaio 2023 e non il 31 dicembre 2023 così come confermato anche dalle faq EASA che riportiamo di seguito.
La Categoria Aperta Limitata presenta le seguenti ulteriori limitazioni:
- in sottocategoria A1 possono essere operati UAS con massa massima al decollo inferiore a 500 g
- in sottocategoria A2 possono essere operati UAS con massa massima al decollo inferiore a 2 kg mantenendo una distanza minima orizzontale di 50 m dalle persone
- in sottocategoria A3 possono essere operati UAS con massa massima e inferiore a 25 kg
- le competenze dei piloti sono stabilite dall’ENAC nel regolamento UAS-IT (in corso di emissione)
Tutte le operazioni non ricomprese nella Categoria Aperta Limitata effettuate con UAS che non presentano la marcatura CE sono da considerarsi rientranti nella Categoria Specifica.
Categoria specifica (Specific category)
Le operazioni in Categoria Specifica possono essere svolte, dopo che l’operatore ha provveduto a registrarsi nel sito d-flight, a seguito di:
- presentazione della dichiarazione nel portale d-flight per le operazioni che ricadono negli Scenari Standard, o
- autorizzazione da parte dell’ENAC per tutti gli altri tipi di operazioni
Dichiarazione
Oltre che per gli Scenari Standard pubblicati da EASA come Appendice 1 al Regolamento (EU) 2019/947 come revisionato dal Regolamento (EU) 2020/639, gli operatori fino al 2 dicembre 2021 possono presentare la dichiarazione in accordo agli Scenari Standard nazionali pubblicati da ENAC come allegato alla Linea Guida LG-2020/001-NAV del 30 settembre 2020. Tali dichiarazioni saranno valide fino al 2 dicembre 2023
Autorizzazione
L’ENAC rilascia l’autorizzazione quando l’operatore, a seguito di un’analisi di rischio condotta secondo la metodologia SORA, dimostra che, attraverso l’implementazione di tutte le limitazioni e condizioni derivanti dall’analisi di rischio, l’operazione può essere svolta in sicurezza.
Per determinati scenari, nel richiedere l’autorizzazione l’operatore può avvalersi di un’analisi di rischio predefinita (PDRA) pubblicata da EASA come AMC al Regolamento (EU) 2019/947 o dall’ENAC come allegato alla Linea Guida LG-2020/001-NAV del 30 settembre 2020
Attività aeromodellistica
L’attività aeromodellistica è ricompresa nelle previsioni del Regolamento (EU) 2019/947 e può essere svolta in una delle seguenti opzioni:
- Nel pieno rispetto del Regolamento (EU) 2019/947 in categoria aperta sottocategoria A3
- Nell’ambito di un club o associazione di aeromodellismo autorizzato dall’ENAC in accordo all’art. 16 del Regolamento
- In aree aeromodellistiche opportunamente designate dall’ENAC
Ad oggi l’opzione 2 non risulta ancora implementata.
Nel caso dell’opzione 3 l’aeromodellista deve in ogni caso registrarsi nel sito d-flight. È possibile derogare da alcuni requisiti della categoria aperta qualora le condizioni e limitazioni imposte all’area lo consentano.
Operazioni con UAS non ricadenti nelle previsioni del Regolamento (EU) 2019/947
Tutte le operazioni che ricadono nelle previsioni del Regolamento Basico n. 2018/1139 art. 2 comma 3a sono escluse dalla normativa comunitaria e pertanto continuano ad essere regolamentate a livello nazionale.
[NDR per comodità dei nostri lettori riportiamo la citata disposizione:
3. Il presente regolamento non si applica:
a) agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili; ]
Al fine di consentire queste operazioni, l’ENAC ha sviluppato il regolamento nazionale UAS-IT (in corso di emissione) nel quale sono definiti i requisiti.
Leggi il comunicato ENAC.
[Photo by Emma Fabbri on Unsplash]
Nessuna menzione dell'obbligo di QR-code. Bene così, quindi ENAC si adeguerà a non chiedere più il pizzo per volare. Buon Natale Danilo.
RispondiEliminaBuon Natale Simone, voglio ringraziare anche te per i commenti agli articoli e i contributi importanti che dai.
EliminaPotrebbero sempre chiedere una somma per la registrazione dell'operatore. E da quanto diceva nell'intervista l'AD di d-flight, loro sono una società che 'vive' parzialmente di queste somme.. come a far intendere che se non ci saranno più tante piccole somme per la registrazione di ogni drone, potrebbero esserci poche grandi somme per la registrazione degli operatori.
EliminaÈ già previsto che l'operatore professiosta paghi per avere i servizi supplementari che offre il portale (€25 l'anno), e che in futuro con U-SPACE saranno sempre più importanti. Con l'arrivo del BVLOS la drone operation plan diventerà fondamentale, io spero obbligatoria per consentire di avere la consapevolezza di un volo sicuro. Buon Natale Stefano e buona luce a tutti.
EliminaMia interpretazione, e chi "sa" mi corregga. Se è sufficiente (obbligatorio) registrarsi nel proprio paese, si crea una disparità di trattamento tra un operatore italiano e gli altri operatori dei 26 paesi UE (non sarebbe il primo caso). Operatori che sono ugualmente autorizzati a volare sul suolo italiano, ma che si sono registrati nel loro paese d'origine. Nazione che potrebbe avere tariffe differenti, forse uguali, ma pure superiori, od anche nulla.
EliminaIn attesa del regolamento nazionale, ne approfitto per fare gli auguri a te e a chi commenta su questo blog. Buon Natale.
RispondiEliminaGrazie Tiziano, auguri e grazie per i tuoi contributi
EliminaE dal 2024 per i droni minori di 250 senza marchio CE?
RispondiEliminaContinuerà ad essere applicato il 947/2019 che prevede per i droni < 250g senza marcatura la possibilità di continuare ad essere utilizzati in A1C0 a patto che non superino i 19 m/s di velocità massima.
EliminaE il Dji Air2 lo rendo ad Amazon 😢😢
RispondiEliminaQuindi dal 1 Gennaio basterà essere registrati come operatore su D-Flight e potrò togliere il QR code, creato 6 mesi fa, per il Mavic 2?
RispondiEliminaOppure c'é da aspettarsi qualche altra comunicazione da parte di ENAC entro giovedì?
Ciao, sicuramente sarà obbligatorio applicare sul drone il codice operatore, quello che attualmente d-flight chiama codice EASA nel profilo utente registrato. Se si dovrà o meno applicare anche l'attuale qr-code italiano lo dovrebbe dire ENAC nel regolamento UAS-IT che speriamo venga pubblicato prima della fine dell'anno.
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