Divieti sorvolo droni, che confusione. Un pilota UAS scrive ad ENAC
Mentre il regolamento europeo ormai è chiaro per quanto riguarda le regole da seguire per condurre un drone, capire dove si può far volare il drone spesso è problematico e resta difficile avere certezze. Infatti, oltre al rispetto del Codice della Navigazione, dei Notam che interessano gli UAS, dei Parchi Naturali presenti nelle AIP Italia e di altre aree, in pratica tutte zone geografiche UAS che dovrebbero essere riportate su d-flight, il regolamento italiano integrativo UAS-IT stabilisce all' Art. 28 che "gli operatori degli UAS sono responsabili di verificare l’esistenza di eventuali disposizioni di restrizione emanate dalla Autorità di Pubblica Sicurezza per le aree interessate dalle operazioni."
Per questo motivo un nostro lettore, Costantino Gianfranco, ci ha fatto sapere che ha inviato ad ENAC la seguente richiesta di chiarimenti. Naturalmente l'eventuale risposta la pubblicheremo in un prossimo articolo.
Spett. le ENAC
Mi rivolgo rispettosamente a codesto Ente in qualità di pilota /operatore UAS.
Durante lo studio delle norme di legge e di regolamenti inerenti agli Uas, ho avuto modo di imbattermi nell'art. 28 co 4 del Regolamento uas - it, il quale recita : " Gli operatori degli UAS sono responsabili di verificare l’esistenza di eventuali disposizioni di restrizione emanate dalla Autorità di Pubblica Sicurezza per le aree interessate dalle operazioni. "
Orbene, tale comma allo scrivente, appare in contrasto con l'art 793 del Codice della Navigazione, “Divieti di sorvolo" secondo il quale : l'ENAC può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza. Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale..... omissis
Appare altresì in contrasto con quanto disposto dal
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/947 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2019 all'art 15
"Condizioni operative per le zone geografiche UAS"
al comma terzo : "Quando, a norma dei paragrafi 1 o 2, definiscono le zone geografiche UAS a fini di geo-consapevolezza, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle zone geografiche UAS, incluso il loro periodo di validità , siano rese pubbliche in un formato digitale unico e comune"ed ancora ribadito all'art 18 lettera F "Compiti dell'autorità "
L'autorità competente è responsabile:
... omissis.... della messa a disposizione in un formato digitale unico e comune delle informazioni sulle zone geografiche UAS individuate dagli Stati membri e definite all'interno dello spazio aereo nazionale dello Stato di tale autorità competente.
Ciò premesso, chiedo cortesemente a codesto Ente di voler fornire l'interpretazione autentica di quanto disposto con il proprio regolamento Uas It al citato co 4 dell'art 28.
Concludo informando codesto Ente che per ottenere una risposta scritta tramite pec dalla prefettura di Savona allo scopo di ottemperare a quanto previsto dall'articolo più volte citato, si è resa necessaria una attesa superiore al mese nonché svariati contatti telefonici (Cortesia e disponibilità ricevuta da sottolineare).
Speranzoso di ottenere una Cortese celere risposta porgo i miei più cordiali saluti.
Costantino Gianfranco
Beh ci sono delle inesattezze interpretative.
RispondiEliminaAnzitutto il Regolamento Europeo avrà piena validità dal 2024. Sebbene non stia scritto che questo riguardi anche l'art. 15, tale motivazione è valida per consentire alle autorità nazionali di posticipare le lavorazioni necessarie alla sua piena applicazione (non tutte, ad esempio il Portogallo ha tutto visibile pubblicamente). In caso contrario ENAC, che è soggetta a controllo periodo EASA, sarebbe già stata sanzionata: se questo non è avvenuto ci sarà un perché.
Mettere in contrasto l'art. 28 all'art. 793 è concettualmente sbagliato, perché il divieto viene comunque emesso da ENAC su richiesta dell'Ente interessato. Succede anche nel caso di un disastro naturale, con la sola eccezione che l'emissione di un divieto richiede un minimo di tempo e di conseguenza un'autorità pubblica può chiedere la sospensione delle operazioni di volo per favorire i soccorsi. Ma questo dovrebbe essere ovvio e non protestabile pretestuosamente...
Per quanto riguarda le Prefetture, il problema non è l'art. 28 ma l'ATM-05B, che disciplina quel tipo di autorizzazioni da ottenere. Non tutte sono uguali, quella di Roma autorizza in 10 giorni lavorativi nemmeno...
Come sai il regolamento europeo è composto da 3 regolamenti esecutivi 2018/1139, 947/2019, 945/2019. Il 2024 è la data in cui terminano le limited open category, il resto degli articoli è già applicabile. Altrimenti anche gli altri art. possiamo non applicarli a discrezione dicendo " anche se non è scritto".
EliminaNon confondiamo quello che l'utente deve fare con quello che deve fare l'autorità aeronautica.
EliminaSotto questo profilo, ENAC dovrebbe essere sanzionabile da EASA perché non permette l'accesso pubblico alla cartografia aeronautica e non ne prevede ancora l'aggiornamento istantaneo e accurato, ovvero trattato come cartografia ufficiale. Se questo non succede, ci sarà un motivo o no?
Senza tanti giri di parole, l'art. 28 è incompatibile al vigente regolamento europeo ed ha funzione di scaricabarile. Punto.
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Elimina"ENAC dovrebbe essere sanzionabile da EASA perché non permette l'accesso pubblico alla cartografia aeronautica" In merito alla sua frase che riporto, la casrtografia AIP è accessibile gratuitamente dal sito ENAV AIP registrandosi e accedendo successivamente con le credenziali. https://www.enav.it/login-required
Eliminama al posto di scrivere "se questo non è avvenuto ci sarà un perchè?" e "se questo non succede ci sarà un motivo o no?" non si farebbe prima a scrivere quali sono il "perchè" e il "motivo" in modo da non lasciare le persone con più domande di quando si è arrivati qui?
RispondiEliminaConcordo. Alla fine al povero operatore uas toccano tutte le incombenze.
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