Aeromodellismo, da ENAC la guida all'autorizzazione per i campi volo di club e associazioni
Il regolamento Europeo Droni, in particolare il regolamento EU 2019/947, considera droni (UAS) anche gli aeromodelli, seppur riconoscendo che si tratta di una particolare fattispecie che può essere gestita dall'autorità aeronautica nazionale per quanto riguarda l'autorizzazione e l'istituzione delle relative zone geografiche UAS per aeromodellismo.
Enac, il 30 novembre 2022, aveva notificato ad EASA la volontà di prorogare al 30 giugno 2023 la possibilità di continuare ad operare con le vecchie regole nazionali, pertanto le aree aeromodellistiche pubblicate in AIP ENR 5.5.3-1 sono state estese d'ufficio fino alla nuova data. Ne avevamo parlato anche in questo articolo.
La novità è quella che ieri ENAC ha aggiornato la pagina relativa all'attività aeromodellistica integrando nuove informazioni tra cui un documento con le istruzioni dettagliate per richiedere l'autorizzazione al fine di istituire un campo volo nell'ambito di Club/Associazioni di aeromodellismo.
Il documento descrive le procedure attraverso le quali i club o associazioni di aeromodellismo, operanti a livello nazionale, possono ottenere l'autorizzazione per operare in conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/947. Inoltre, specifica come tali club o associazioni debbano essere strutturati, quali procedure e manuali debbano avere a disposizione e quale sistema di gestione debbano adottare per garantire la conformità all'articolo 16 del Regolamento e alle leggi nazionali in vigore nel settore degli UAS.
L'autorizzazione secondo l'articolo 16 costituisce la base per la creazione di zone geografiche UAS riservate alle operazioni dei singoli club o associazioni di aeromodellismo. Vengono fornite le istruzioni tecniche e procedurali per la creazione e il mantenimento delle aree dedicate all'attività aeromodellistica di ciascun club o associazione.
La richiesta può essere avanzata da club o associazioni di aeromodellismo che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- a) avere personalità giuridica, essere riconosciuti con decreto prefettizio e iscritti nel Registro unico nazionale terzo settore; e
- b) essere riconosciuti ai fini sportivi secondo l'articolo 10 del D. lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, o essere iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo sport istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
I club, associazioni o gruppi di aeromodellismo che non rispettano tali requisiti possono associarsi a un club o associazione che soddisfa i criteri a) e b), fungendo da basi secondarie. Il documento riguarda le operazioni con aeromodelli all'interno di club o associazioni autorizzate.
Resta la registrazione come operatore UAS su d-flight
Per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo di registrazione operatore UAS su d-flight, il club o associazione può registrarsi come operatore UAS su d-flight e applicare il QR-Code su tutti gli aeromodelli in uso oppure può scegliere di far registrare come operatore ogni singolo aeromodellista membro. Invece, gli aeromodellisti che operano fuori dalle attività di un'associazione devono seguire il regolamento droni open category e UAS-IT.
I privilegi concessi in un campo volo autorizzato
I privilegi concessi in un campo volo autorizzato sono la possibilità di utilizzare aeromodelli > 25kg, volare ad un'altezza maggiore di 120m, possibilità di pilotare l'aeromodello senza attestato A1/A3, deroga sull'età minima del pilota.
Per ulteriori informazioni consultare il documento: Istruzioni per richiedere l'autorizzazioni a operzioni UAS nell'ambito di club/associazioni di aeromodellismo (docx)
COMMENTI