Droni e segnalazione incidenti e inconvenienti gravi, le precisazioni dell'ANSV
Il regolamento UE 947/2019, che fa parte del pacchetto "Regolamento Europeo Droni", all'art. 19 (2) dispone che ogni operatore UAS debba segnalare all'autorità competente qualsiasi evento correlato alla sicurezza e proceda allo scambio di informazioni riguardanti il proprio UAS conformemente al regolamento UE 376/2014.
ENAC nel regolamento UAS-IT, che integra il Regolamento Europeo Droni per gli aspetti di competenza nazionale, all' art. 25 (1) dispone che "l’operatore, il costruttore, l’organizzazione di progetto, il pilota di UAS secondo le rispettive responsabilità , sono tenuti a comunicare all’ENAC, entro le 72 ore dall’evento e in accordo al Regolamento (UE) n. 2014/376, gli eventi di cui all’allegato V del Regolamento (UE) n. 2015/1018, secondo le procedure stabilite dall’Ente. In accordo al Regolamento (UE) n. 2010/996, nel caso di incidente o inconveniente grave vige l’obbligo di informare entro 60 minuti l’ANSV con le modalità da essa previste"
Nel tentativo di rendere meno ostica la materia per gli utilizzatori di droni (UAS), in particolare per gli utenti Open Category, recentemente abbiamo trattato l'argomento delle segnalazioni nei seguenti articoli: Nuovo accordo tra ENAC e ANSV sulle segnalazioni e Non rischiare sanzioni: sai come segnalare un incidente con il tuo drone?
A seguito di quanto sopra ci ha scritto l'ANSV (Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo), che ringraziamo, riportando le seguenti precisazioni e spiegazioni.
ANSV: segnalazione incidenti e inconvenienti gravi
Relativamente ai recenti articoli in tema di segnalazioni, nell’apprezzare la Vostra attività di comunicazione, si ritiene opportuno rappresentare quanto segue, in un’ottica di collaborazione e al fine di evitare improprie interpretazioni della normativa vigente.
Preliminarmente pare opportuno precisare che la qualificazione dei droni come aeromobili non deriva da decisioni ANSV o ENAC, ma dalla normativa internazionale, UE e nazionale in materia. Essendo quindi degli aeromobili, sono assoggettati a determinate norme dell’ordinamento aeronautico.
Ciò premesso, la comunicazione all’ANSV degli incidenti e dei mancati incidenti (inconveniente gravi) occorsi anche ai droni (in quanto aeromobili) discende direttamente dal regolamento UE n. 996/2010. Tale comunicazione deve essere immediata, ossia entro 60 minuti dalla conoscenza dell’evento, come precisato nel cosiddetto decreto sanzionatorio (d.lgs. n. 18/2013, che contiene, tra le altre, le sanzioni per l’omessa comunicazione). La comunicazione all’ANSV dell’incidente o dell’inconveniente grave deve avvenire esclusivamente secondo le modalità definite dalla stessa ANSV. In particolare, tale comunicazione non prevede particolari modalità burocratiche, ma una telefonata allo 0682078207 o una email all’indirizzo safety.info@ansv.it (preferibilmente entrambe).
Al riguardo, si rinvia al link https://ansv.it/le-modalita-di-segnalazione/
Nella comunicazione dovranno essere date le informazioni disponibili nella immediatezza dell’evento e un contatto telefonico per essere eventualmente richiamati dall’ANSV.
Pare opportuno precisare, in maniera alquanto sintetica, rinviando comunque alle definizioni contenute nel citato regolamento UE n. 996/2010, che un evento è classificabile come incidente quando:
• una persona riporti lesioni gravi o mortali a seguito dell’evento; e/o
• l’aeromobile riporti un danno strutturale o la necessità di una riparazione importante;
• l’aeromobile sia scomparso o sia completamente inaccessibile.
L’inconveniente grave consiste invece in un evento in cui ci sia stata un’alta probabilità che si verificasse un incidente (in appendice al citato regolamento UE n. 996/2010 è riportato un elenco di esempi di possibili inconvenienti gravi). Con riferimento al comparto dei droni, potrebbero indicativamente essere possibili inconvenienti gravi i seguenti: mancata collisione tra due droni o con un aeromobile manned che abbia comportato una manovra di scampo per evitare la collisione; volo controllato fin quasi all’urto, evitato di misura, contro il terreno; grave insufficienza nel raggiungimento delle prestazioni previste durante il decollo o la salita iniziale; malfunzionamento multiplo di uno o più sistemi di bordo che comprometta gravemente l’operatività dell’aeromobile. Poiché non è sempre agevole classificare un evento come inconveniente grave, si suggerisce, nel dubbio, di segnalare ugualmente l’accaduto all’ANSV, cui compete la classificazione finale.
Quanto previsto dal regolamento UE n. 996/2010 in materia di obbligo di comunicazione all’ANSV di un incidente o di un inconveniente grave va distinto da quanto contemplato dal regolamento UE n. 376/2014 in materia di segnalazioni “obbligatorie” (in Italia di competenza ENAC) e “volontarie” (o “spontanee”, di competenza ANSV), per la cui comunicazione è previsto l’impiego di un apposito software denominato ECCAIRS 2. Le segnalazioni “obbligatorie” comprendono anche gli incidenti, mentre le segnalazioni “volontarie” (o “spontanee”) riguardano eventi che l'informatore ritenga rappresentino o possano rappresentare un pericolo per la sicurezza aerea.
Quindi, un incidente o un inconveniente grave non va comunicato all’ANSV tramite il sistema di segnalazione “volontaria” (o “spontanea”), ma con le modalità di cui sopra, in quanto si tratta di un obbligo previsto dal regolamento UE n. 996/2010.
Per rendere più agevole la comprensione della distinzione di cui sopra, si rappresenta quanto segue. Si ipotizzi l’accadimento di un incidente: la comunicazione dello stesso dovrà essere fatta, preliminarmente, entro i citati 60 minuti, all’ANSV, con le modalità di cui sopra (telefonata/email, o entrambe), in virtù di quanto previsto dal regolamento UE n. 996/2010; lo stesso incidente, poiché rientra anche nell’ambito delle segnalazioni “obbligatorie” di cui al regolamento UE n. 376/2014, andrà fatta pure all’ENAC, ancorché entro 72 ore, utilizzando il sistema ECCAIRS 2.
Colgo l’occasione per inviare alla redazione e ai collaboratori i migliori saluti.
Dott. Giacomo Borrelli - Responsabile Ufficio stampa e comunicazione istituzionale ANSV
Ciao Danilo, da notare che nel 2010 non esistevano regolamenti droni, ed infatti il regolamento citato dal Dott. Borrelli all'art. 3 (ambito di applicazione) punto b) dice: "che coinvolgono aeromobili immatricolati in uno Stato
RispondiEliminamembro o operati da un’impresa stabilita in uno Stato membro, avvenuti al di fuori dei territori degli Stati membri cui si
applicano i trattati, quando le inchieste non siano condotte
da un altro Stato;". Praticamente in questo regolamento non ci sono gli aeromobili a pilotaggio remoto che vengono citati all'art. 136 del 1139/2018, che sappiamo li esenta (almeno per la categoria open) dal 376/2104. Secondo me è corretto quello che dici nel tuo video recente, dopo un chiarimento con enac. Salvo un emendamento (che non conosco) al 996/2010 che include i droni.
Ciao Tiziano, è il solito problema dovuto all'equiparazione dei droni ad aeromobili e alla stratificazione di nuove leggi che sovrappongono a vecchie leggi e così anche la materia delle segnalazioni è diventata intricata come la faccenda parchi, divieti locali, zone geografiche UAS etc. In pratica le materie di competenza nazionale...
EliminaSì, ma nel caso del 996/2010 parla esplicitamente di "aeromobili immatricolati in uno stato membro ecc." I nostri aeromobili non sono immatricolati, almeno per quanto riguarda le open.
EliminaLa dicitura immatricolati fa capire che si tratterebbe di UAS certified ovvero aventi le marche aeronautiche. La linea guida EASA dell'art. 19 947/2019 restringere i casi in cui gli open category debbano segnalare in quanto sono UAS che non sono sottoposti a dichiarazione o a certificazione come invece sono gli Specific che invece devono ottemperare completamente alle disposizioni. Ovviamente anche questa è da considerare una mia interpretazione...
EliminaChe condivido pienamente. Secondo me al dott. Borrelli sfugge qualche dettaglio
EliminaAll'art3 paragrafo (b), il testo inglese cita "...involving aircraft registered in a Member State, or operated by an undertaking established in a Member State..." La mia traduzione è "(b) che coinvolgono aeromobili registrati in uno Stato membro, o gestiti da un'impresa stabilita in uno Stato membro". Pertanto, a mio modo di vedere, se il drone è operato da un soggetto giuridico (impresa), potrebbe anche essere che l'operatore sia obbligato, anche se il drone/aeromobile non è immatricolato. Aver inserito i piccoli droni, insomma quelli che possono volare in categoria "open", nella categoria aeromobili, piuttosto che in qualcosa d'altro, crea un gigantesco problema di applicabilità delle normative esistenti. Mi sorprende che nelle sedi opportune si sia mancato di fare questa riflessione.
RispondiEliminaDovrebbe intendersi operato da un'impresa che usa aeromobili per svolgere lavoro aereo. Dal momento che per le Open Category non è richiesta registrazione dell' UAS e che le linee guida EASA sull'art.19 fanno la distinzione mi sembra un po' forzata la tua equiparare un'aziende che usa droni open category ad esempio per verificare tetti con un'impresa che svolge lavoro aereo con aeromobili. Altrimenti dobbiamo segnalare anche un TELLO da 80g che si schianta in giardino
EliminaCiao Danilo. La mia è solo un'ipotesi, un po' forzata sicuramente (dal punto di vista di piloti ed operatori UAS), ma quel che conta è l'interpretazione dell'autorità competente. Anche le sanzioni del CdN, applicate ad un pilota/operatore d'inoffensivo mi pare siano una forzatura, tuttavia, nel malaugurato caso, in mancanza di regole specifiche per i piccoli droni, sono quelle esistenti per i manned che fanno da riferimento.
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