Droni vietati in Trentino Alto Adige? Una risposta ufficiale
Da qualche tempo nei gruppi social specializzati sui droni si possono leggere dei post che chiedono informazioni su un presunto divieto per il volo dei droni nelle province di Trento e di Bolzano, in pratica su tutto il Trentino Alto Adige.
Davvero è vietato far volare i droni in Trentino Alto Adige?
Queste domande hanno fondamento? Se andiamo a controllare le mappe su d-flight, che secondo le intenzioni ENAC è il portale deputato a pubblicare le zone geografiche UAS italiane in linea con quanto prescrive il regolamento 947/2019 agli Stati membri, possiamo constatare che non esiste una zona geografica UAS che vieta il sorvolo sugli interi territori delle province di Bolzano e di Trento.
Tuttavia, se andiamo a consultare le AIP Italia alle ENR 5.6.1 "Parchi naturali e zone soggette a protezione faunistica" possiamo leggere che: "Sono vietati, in tutto il territorio della provincia di
Bolzano, il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo di
aeromobili a quote inferiori a 500m AGL, tranne che
nelle zone di traffico aeroportuale". Un divieto simile è disposto per la provincia di Trento.
Per ICAO, e per i primi regolamenti ENAC, i droni sono aeromobili, anche se a pilotaggio remoto, e quindi chi li conduce dovrebbe seguire le regole dell'aria e anche le AIP Italia. Per EASA invece le cose non stanno proprio così. Infatti, già con la dichiarazione di Riga del 2015 era stato affermato che i droni (UAS) devono essere trattati come un nuovo tipo di aeromobile con regole proporzionali basate sul rischio delle operazioni.
Un concetto messo in pratica dall'attuale regolamento europeo, in particolare per le open category che per questi motivi non sono soggette alle regole dell'aria. Conseguenze delle prime bozze del regolamento europeo pubblicate nel 2015, quando EASA aveva messo in discussione la classificazione come aeromobili dei droni appartenenti alle Open Category proprio perchè considerati a basso rischio. Leggi anche Droni: per l'ICAO sono tutti aeromobili, per EASA alcuni no.
D'altronde, l'art. 15 del regolamento 947/2019 attribuisce allo Stato membro la facoltà di istituire le zone geografiche UAS. Si tratta di zone geografiche definite per motivi di sicurezza, security, tutela della riservatezza e dell'ambiente che non sono presenti in AIP proprio perchè rivolte a mezzi aerei differenti rispetto agli aeromobili con equipaggio, almeno ai droni a basso rischio Open Category come già spiegato. Lo stesso discorso vale per le zone aeroportuali, gli aeromobili con equipaggio devono rispettare ATZ etc, gli UAS devono rispettare le zone geografiche UAS istituite da ENAC con la circolare ATM-09A.
Per tutti questi motivi riteniamo che il divieto presente nelle AIP Italia ENR 5.6.1 per la provincia di Bolzano e di Trento non si applichi agli UAS. Nel dubbio ne abbiamo parlato con un nostro lettore, Gianfranco C. che si è preso la briga di scrivere alla provincia di Bolzano per cercare di saperne di più. Chiarimenti che sono arrivati a stretto giro di posta elettronica, un'efficienza che altre realtà dovrebbero prendere come esempio.
In sostanza, l'Ufficio Ferrovie e Trasporto Aereo della provincia di Bolzano afferma che il divieto in AIP riguarda gli aeromobili con equipaggio. Chi utilizza droni deve fare attenzione ai parchi naturali ma non c'è un divieto generalizzato per tutta la provincia. Per quanto riguarda il divieto simile istituito dalla provincia di Trento, a rigor di logica crediamo che analogamente si applichi soltanto agli aeromobili con equipaggio. Se siete arrivati a leggere fino qua, cogliamo l'occasione per augurare a tutti voi e ai vostri cari un Felice e Sereno Natale.
Insomma, il solito ufficio complicazioni cose semplici. In pratica stiamo dicendo che le AIP si applicano ai droni così, a seconda dell'interpretazione?
RispondiEliminaCiao, diciamo che per risolvere la questione servirebbe un aggiornamento ICAO, tuttavia la tendenza in EASA è quella che chi conduce droni open category non dovrebbe seguire aip e notam ma solo le zone geografiche uas pubblicato dallo Stato in cui sta facendo volare il drone.
EliminaCiao Danilo e Auguri! Se i droni sono AEROMOBILI, allora ne seguono le stesse regole, ma se poi s'inizia a fare dei distinguo tra aeromobili e UAS, è stato insensato adottare un regolamento che non faceva distinzioni. Tanto valeva preparare subito un regolamento in cui gli UAS erano UAS e non aeromobili.
EliminaTendenze a parte, contano le leggi ed al momento gli UAS sono aeromobili. Finchè restano tali devono seguire AIP e Notam, con D-Flight a rappresentare una facilitazione e non il riferimento (che resta ENAV).
Essendo anche decaduta la distinzione fra UAS ed aeromodelli, nonchè la specificità nell'uso ludico/professionale, la frase "stiamo mettendo a punto un elenco di divieti per i droni...", oltre a contenere un errore di fondo, mette i brividi se effettivamente daranno seguito a quelle parole, in spregio di ogni regola vigente.
Una situazione già ben confusa per via di alcune "specificità" italiane (chiamiamole così...) rischia il caos se gli enti locali ed i parchi iniziano a fare distinzioni anche sulla tipologia degli aeromobili, oltre a non chiedere la riserva di segregazione ad ENAC.
Cosa significherebbe, in concreto "la tendenza in EASA è quella che... "?
Quindi le NAA non c'entreranno più con i droni?
Lo stato pubblicherà cosa? E quale organo, esattamente, deciderà se e dove, e come può volare lo UAS? E seguendo quali linee guida deciderà? E quale ministro firmaerà l'elenco degli spazi e dei divieti? O basterà un'ordinanza del sindaco? O magari il regolamento del parco? E su quale documento comparirebbe quell'elenco, forse in GU, o solo su D-Flight?
Tendenze... che dire sconcertanti, è poco!
Ciao Maurizio, quando è nato il regolamento ENAC, nel 2013, per poter far volare un drone in scenari critici veniva richiesta la certificazione di tipo, la stessa degli aeromobili con equipaggio, il pilota del drone doveva supera la stessa visita medica dei piloti degli aerei di linea. Un po' esagerato, non trovi? Per semplificare e ampliare gli usi è nato il regolamento europeo, con le prime bozze e dichiarazioni intorno al 2015. Nell'articolo ci sono due link di contenuti che ho pubblicato nel 2015 che spiegano un po' le cose. I droni open category hanno un basso livello di rischio e includono i droni intrisecamente inoffensivi sia per le persone a terra che per lo spazio aereo ovvero i < 250g che per questo motivo non richiedono attestato di pilotaggio. E' quindi impensabile che un utente che compra un C0 debba saper leggere le carte AIP e i NOTAM, per questo le open category non sono soggette alle regole dell'aria come confermato da EASA. Gli UAS open category devono seguire le zone geografiche UAS e non le AIP e i Notam. I droni Specific e superiori invece sono soggetti alle regole dell'aria ed è anche giusto visto che la conduzione può essere bvlos etc anche se comunque arriverà U-space a sistemare le cose. U-space è la dimostrazione della volontà di separare i droni dalle AIP
EliminaDimenticavo, Auguri di Buon Natale Maurizio !!
EliminaInfatti, non ho scritto che sia sensato equiparare uno UAS ad un aereo di linea, ma che tale distinzione, sensata, poteva essere prevista già in partenza dal regolamento EASA.
EliminaDetto questo, credo sia ovvio che debbano esistere linee guida per distinguere tra un aeromobile manned da qualche tonnellata ed uno UAS da 250g, e che per porre divieti e limiti debbano esserci motivazioni sensate, cioè che si debba prevedere un soggetto COMPETENTE, che valuti, approvi o respinga, le restrizioni di spazi aerei che i vari enti/soggetti richiedono. Se ogni soggetto "norma" a modo suo, e ciò andrà bene, finirà che la categoria OPEN esisterà solo formalmente, perchè ogni operatore dovrà informarsi preventivamente su tutti i possibili soggetti coinvolti e quasi certamente, ogni volo sarà soggetto ad un ticket.
Ciao Maurizio, il soggetto competente esiste già ed è proprio enac. Già con una circolare del 2007 (Atmxx, scusa non ricordo il numero) enac stabiisce le modalità per la richiesta di restrizione/riserva di spazio aereo. Nessuno al di fuori di enac ha il diritto di porre limitazioni allo spazio aereo, chi ha questa necessità deve comunicarlo ad enac tramite il modulo nell'ATMxx, la quale valuta e prende la decisione. Questa procedura è contenuta anche nelle NPA di easa per quanto concerne le zone geografiche uas, ed è praticamente identica a quella di enac. Quindi, se la regione trentino vorrà consideare di porre divieti ai droni, normativa (europea)alla mano dovrà fare richiesta dettagliata ad enac la quale valuterà e deciderà.
EliminaCiao Tiziano, e buon Natale. Mi auguro vivamente che sarà come tu dici. Al momento, però, consultando ENAV, constato che solo una percentuale infinitesima dei parchi (includo con tale dicitura tutte le aree protette) segue la procedura. Procedura che è indicata anche dalla "famigerata legge parchi", che ha dato la possibilità a tali enti di chiedere ad ENAC la segregazione, ma non un'automatica inclusione. Se D-Flight ha dovuto introdurre un "ambiguo" layer parchi, declinando ogni responsabilità per le "eventuali conseguenze", è segno che la confusione regna. Mi compiaccio che la Regione Trentino AA abbia in animo di distinguere, ma senza una formale presa di posizione da parte di ENAC su questi aspetti, si rimarrà in una situazione confusa. Situazione sostanzialmente ininfluente per gli aeromobili manned (problema mai sollevato in oltre 30 anni), ma che è significativo per gli UAS delle OPEN. Non ho mai letto di guardaparchi armati di binocolo per identificare gli aeromobili che invadono lo spazio aereo sovrastante, ma leggo di cacce ai droni, con divieti "attivati" in autonomia da tali enti. Servirebbe il rispetto delle norme da parte di tutti, ma perchè accada ci vuole maggiore chiarezza, e semplicità. In una Nazione con il 33% del territorio a parco, scrivere "arrangiati e contatta il parco, senti cosa ti dicono", oltre che inaccettabile, mi pare in contrasto con lo spirito del regolamento EASA, e con le ATM di ENAC.
EliminaConcordo in pieno con quello che scrivi, serve chiarezza per evitare di finire in situazioni spiacevoli. Serve però anche informazione, quella che però non hanno tutte le entità, dai comuni agli enti parco ecc. Se si informassero, scoprirebbero che non possono disporre dello spazio aereo autonomamente, devono chiedere ad enac. Purtroppo l'ignoranza in materia di queste entità, fa si che un dronista potrebbe venir coinvolto in situazioni spiacevoli e dimostrare di aver volato secondo le norme che riguardano gli uas che hanno un regolamento ad hoc. Buon Natalie anche a te.
EliminaMaurizio, facciamo il sunto della situazione: 1 lo spazio aereo è gestito da ENAC 2 i parchi non possono vietare il sorvolo se non dopo approvazione ENAC ma possono in ogni caso sanzionare se i comportamenti adottati disturbano la fauna protetta e danneggiano la flora. 3 le open category non sono soggette alle regole dell'aria. 4 il regolamento europeo 947 dispone per il pilota e all'operatore open category di verificare le zone geografiche UAS prima di avviare un'operazione. 5 sempre il 947 stabilisce che le zone geografiche UAS devono essere pubblicate in formato digitale unico etc dagli Stati membri. Ne consegue che gli open category devono seguire le zone geografiche UAS e non le AIP e o i Notam. Le zone AIP e Notam eventualmente possono diventare zone geografiche UAS da pubblicare sul portale di riferimento che in Italia è d-flight e poi replicate sul sistema di geoconsapevolezza che dovrà equipaggiare i droni con marcatura C1,C2,C3, Da notare che i C0 non saranno obbligati ad avere il sistema di geoconsapevolezza in linea con la loro caratteristica di inoffensività. Ritorno sul fatto che un pilota C0 senza attestato non può sapere dove andare a leggere le AIP Italia e neppure come interpretare le varie diciture aeronautiche. Lo stesso discorso vale per i notam. Pertanto la mia conclusione è che uniti questi puntini normativi i droni open category non devono seguire AIP e Notam ma solo le zone geografiche UAS pubblicate dallo Stato membro. Ovviamente se conduco un Open Category disturbando specie protette sono sanzionabile ma è un discorso diverso da quello del divieto di sorvolo.
EliminaIo penso che in questa giungla qualunque ente possa imporre (legittimamente o no) divieti obbligando il presunto colpevole ad una battaglia legale
EliminaCiao Danilo e ancora Buon Natale. A mio parere, l'espressione "sanzionare se i comportamenti adottati disturbano la fauna protetta e danneggiano la flora" nulla c'entra con la famigerata legge quadro. Si tratta poi di una formula troppo generica e discrezionale, perchè un disturbo va definito e circoscritto (es. periodi dell'anno, come e cosa, ad es. a che distanza). E' come se i divieti di velocità stradali non riportassero il limite con delle cifre ma solo una "V". Quali sono le condizioni in cui si genera disturbo e danno? Ecco che se vengono definiti i limiti, poi si sa anche come comportarsi, ma se si resta nel generico, le singole opinioni contano ed è la Babele. A queste osservazioni iniziali, si aggiunge la specificicità di molti parchi, che in Italia (proprio perchè estesi ad oltre il 30% del territorio) non sono solo aree selvagge e remote, ma zone inglobanti luoghi antropizzati, con attività agricole, industriali, arterie di grande comunicazione e perfino aree urbane di rilevo. Facendo poi un piccolo salto al prossimo punto, se il riferimento unico non sono gli AIP, ma D-Flight, il layer parchi (arrangiati) non sembra poi molto dettagliato. Pertanto, come per le altre aree segregate, servono indicazioni precise di cosa è vietato, e quando.
EliminaRispetto al resto, se non ho preso un abbaglio, in caso di zone con divieti, D-Flight rimanda alle AIP per interpretare tali limitazioni (es. permanenti, oppure periodi dell'anno, oppure ore), e proprio sul tuo canale youtube hai ospitato M. Barbaro per spiegare come comprenderle (le AIP). Ho sognato? Perchè farlo se non fosse richiesto/necessario?
Parlando dell'oggi, e non di futuri scenari che di fatto sono solo abbozzi, che potrebbero ancora completamente cambiare, se un pilota di UAS munito di attestato (sotto i 250g è stata decretata "un'inoffensività" di principio, quindi non conta se il pilota non sa di cosa si parla) disconosce un notam ed il volo dello UAS provoca un incidente aereo (es ferisce il pilota di un elicottero), sarà ritenuto personalmente "non responsabile" perchè D-Flight non integra i Notam, e nonostante da nessuna parte sta scritto che D-Flight rappresenti il riferimento unico dello Stato?
Più dubbi che chiarezze, almeno per quanto mi riguarda.
Maurizio la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” all’art. 11 h) stabilisce che “è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo”. Quel "salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo" è la chiave. La legge sulla disciplina del volo è il codice della navigazione con l'art. 793 che stabilisce che ENAC può istituire i divieti di sorvolo, perchè secondo i regolamenti in essere è ENAC l'unico gestore dello spazio aereo. Il parco nel suo regolamento può vietare di avvicinarsi alle falesie etc. e in altre zone per non arrecare disturbo etc. Ma come detto con il pacchetto del regolamento europeo i droni open category non sono soggetti alle regole dell'aria. Non essere soggetti alle regole dell'aria ha una serie di conseguenze importanti tra cui anche il non rispetto di aip e notam. In precedenza abbiamo spiegato come leggere le AIP perchè abbiamo ereditato il regolamento nazionale ma a partire dal 1 gennaio 2022 il regolamento 947 dice che se lo stato membro istituisce delle zone per vietare o limitare etc il volo agli UAS deve istituire le Zone Geografiche UAS che devono essere pubblicate in formato digitale unico etc. Quindi i droni open category devono soltanto seguire le zone geografiche UAS e non le AIP o i Notam. Le zone AIP e NOTAM possono essere replicate e fatte diventare zone geografiche UAS ma l'utente open category non deve andare nelle AIP o a leggere i Notam. Deve farlo il pilota da specific in su in quanto non sono esentati dalle regole dell'aria (regolamento 1139/2018 ma ne ho anche parlato in un articolo e in un video). Se c'è una zona vietata a tutti e non è presente su d.flight (che secondo quanto ha detto enac nel regolamento uas-it è il portale di riferimento per l'italia ed enac è l'entita designata dallo stato membro per la gestione dello spazio aereo) chi la trasgredisce nel 2022 in ambito open category può fare la rivalsa sulla base del regolamento 947
EliminaMi auguro che tra 6 giorni sia come dovebbe essere, e che scompaia il layer parchi, ma non ci scommetterei un cent fuori corso e aspetterei qualche mese prima di dare per assodato che sia tutto chiaro e limpido. Quanto alle rivalse, conosco bene il sistema giudiziario in Italia per affermare, senza tema di smentita, che la discrezionalità di giudizio è quasi totale. Un avvocato serio, spiegherà al suo cliente che sono alte le probabilità di spuntarla (o di soccombere), ma che la certezza non esiste. Valgono gli "orientamenti" del foro (es. a Brescia potrebbe essere in un modo, a Bergamo all'opposto) perchè colui che giudica non è vincolato alla giurisprudenza, neppure alle sentenze della Cassazione, in quanto il concetto è che non esistono due "casi" uguali.
EliminaChi vivrà vedrà.
Maurizio, un parco non può sanzionare per violazione del codice della navigazione (divieto di sorvolo) sanzionerà per altri motivi correlati alla protezione di flora e fauna che in qualche modo dovranno essere accertati altrimenti. Per quanto riguarda il layer parchi, perchè dovrebbe scomparire? Come vedi viene mostrato facoltativamente a chi paga e non di default, segnale che non sono zone geografiche UAS. Le zone geografiche UAS sono quelle riportate attualmente da d-flight a chi accede senza pagare per la consultazione dei layer. Se un parco è una zona geografica UAS deve essere riportato su d-flight secondo il regolamento europeo. Il discorso è che se una zona AIP deve essere rispettate deve essere riportata come zona geografica UAS su d-flight. Oggi ci sono zone AIP aeroportuali che sono diverse dalle zone geografiche UAS ATM-09. Il drone deve rispettare le zone geografiche UAS, l'aeromobile con equipaggio deve rispettare le zone AIP e non le zone geografiche UAS a meno che non sia una zona U-space.
EliminaInsomma, fatta la legge trovato l'inganno. Danilo, se passa il concetto che hai descritto, con un pretesto qualunque, qualsiasi ente può apporre un divieto "collaterale" generico, che di fatto mette a terra i dorni, anche se l'area compare "libera" nella zona geografica. In tal modo la consultazione di D-Flight sarà necessaria, ma assolutamente insufficiente, perchè diventa necessario effettuare ricerche meticolose e preventive, presso tutti gli enti (non solo i parchi) che potrebbero essere compresi nell'area, per scoprire un eventuale divieto "collaterale". Seguendo lo stesso principio, infatti, anche il Comune di Roccacannuccia (è per fare un esempio) potrebbe decretare che il rumore del drone infastidisce i gatti sui tetti, o gli abitanti delle mansarde, etc etc. Il sindaco emetterebbe un'ordinanza, e chiunque andasse a volare a Roccacannuccia dovrebbe consultare il registro delle ordinanze, per evitare una sanzione per "disturbo al gatto sul tetto". Se esiste un riferimento unico, dovrebbe essere tale e quindi riportare tutte le possibili limitazioni correlate a chi usa lo spazio aereo, incluse quelle indirette. Se invece diventa prassi aggirare la necessita di segregare lo spazio di volo, negando ad ENAC il vaglio, ecco che quel riferimento (D-Flight) non sarà più esaustivo. Senza cercarli, e senza vederne il drone, in due giorni scarsi mi sono imbattuto decine di turisti stranieri con il controller in mano, proprio in Trentino A.A. Le centinania di turisti stranieri in vista in Italia ogni anno si abboneranno a D-Flight per vedere il layer parchi e leggere di contattare il parco (oltre 30% del territorio)? Ma soprattutto, di quanti altri layer avremo bisogno? Se la regione Trentino AA passa per ENAC, allora i divieti/limiti saranno ben visibili, perchè descritti, ma se un altra regione aggira ENAC, la situazione è quella che ho dipinto io, cioè un dedalo di ricerche. L'impressione personale, relativamente ad un simile scenario, è di una distanza siderale dallo spirito del regolemento EASA, ma se così sarà, ce ne faremo una ragione, tanto siamo abituati all'incertezza.
EliminaMaurizio le zone geografiche UAS con pubblicazione in formato digitale unico sono nate proprio per evitare di consultare aip, notam, layer etc. Le zone geografiche UAS devono essere a consultazione pubblica accessibili a chiunque senza dover pagare e sarà possibile consultarle anche tramite un drone con marcatura di classe (ad esempio l'app di gestione dovrà integrarle in modo da informare il pilota o direttamente o rimandando all'applicazione dello stato membro). Per il parco, si tratta di divieti che non riguardano specificatamente il drone ma la salvaguardia della flora e della fauna. Quindi sia che vai a disturbare un nido di uccelli con un asta lunga 10m con sopra un osmo pocket o che ci vai con un drone sei sanzionabile, così come se gli tiri le pietre etc. Come detto i divieti per gli UAS devono essere istituiti tramite le zone geografiche UAS, un sindaco non può dire " non si possono usare i droni perchè fanno rumore" ma può dire: " vietato fare rumore superiore a N decibel dalle ore alle ore etc." Ricapitolando, divieti per i droni nelle zone geografiche UAS, dove non ci sono zone geografiche UAS valgono le altre leggi che si applicano a chiunque: rispetto della privacy, codice civile, codice penale, regolamento di un parco per la salvaguardia della natura etc.
EliminaDanilo, constato la difficoltà di spiegare quello che intendo. Ci provo per l'ultima volta, poi mi quieto. Con l'asta e l'osmo legato in cima, sei inevitabilmente partito con l'idea di avvicinarti molto alla fauna perchè è improbabile che tu possa salire oltre le cime degli alberi per fare una panoramica. Con l'asta tra i rami arrechi un disturbo, ma col drone non è detto che ciò debba accadere, perchè disturbare, o meno, dipende dall'utilizzo che ne fai. Se nel regolamento del parco fosse inserito soltanto un generico divieto di arrecare distubo, il tuo ragionamento si applicherà senza problemi e lo troverei condivisibile sotto ogni profilo, perchè senza arrcare disturbo potresti usare il drone, ma se esiste uno specifico divieto ai droni (e non alle aste con l'osmo), cioè ad una categoria, allora quello è un divieto di volo e sorvolo, che dovrebbe passare al vaglio di ENAC e che dovrei trovare su D-Flight esplicitato. La questione ha rilevanza, perchè se basta un motivo plausibile per inibire "a prescindere" volo e sorvolo ad una categoria d aeromobili senza il vaglio di ENAC, avremo un'infinità di divieti locali, con una situazione molto più complicata di quella di chi deve consultare AIP e NOTAM. I parchi italiani non sono solo zone remote, ma si estendono anche ad aree antropizzate, in cui la gente ci vive, e svolge attività, dove passano strade, anche di grande comunicazione, e traffico di un certo rilievo. E' temerario asserire che un drone possa disturbare la fauna in quella parte di parco, ma se esiste un divieto ai droni, anche li non si vola, perchè l'ente parco si è creato da solo uno spazio aereo segregato, appunto ai droni. Spero di essere riuscito a spiegare ciò che intendevo.
EliminaBUON NATALE A TUTTI!
RispondiEliminaBuon Natale Tiziano !
EliminaBravo Danilo, sempre sul pezzo anche a Natale.
RispondiEliminaSegnalo che dal 1 Gennaio 2022 diventano ufficiali le zone geografiche su d-flight e a quel punto tutte queste menate sulle differenze tra le regole nelle varie normative e circolari e la cartografia aeronautica saranno terminate a vantaggio di quest'ultima.
La legge quadro esiste ed è ancora valida ma post (ovvero dopo) regolamento Europeo ENAC ha chiarito che quella legge è generica e non può sanzionare: un Ente a partire da quella legge chiede un'ATM-03B di restrizione dello spazio che ENAC valuta se concedere o no. Definita la zona rossa, a quel punto il divieto diventa sanzionabile. Talmente chiaro...
Come dice Danilo, se un drone prende fuoco perché esplode la LiPO e tu dai fuoco alla pineta per aver avuto un comportamento sconsiderato, ci mancherebbe che non venga sanzionato come piromane. Ma il problema non è il divieto di uso del drone, ma l'uso scorretto che ne fai. Ricordo che la Liguria vieta la fotografia di nidi, con qualsiasi mezzo fatta, dallo smartphone a ovviamente il drone... Si sanziona il comportamento scorretto non l'uso del mezzo: se ti metti a 50 metri con lo zoom come fanno i fotografi naturalisti, diventa possibile...
Ciao Simone, giuste precisazioni. Buon Santo Stefano
EliminaCiao Simone e buone feste. Meno di una settimana e vedremo se D-Flight rimuoverà il layer parchi, si accettano scommesse... L'ente parco che non richiede la segregazione ad Enac, prevedibilmente continuerà a farlo ed a sanzionare il pilota del drone, perchè non considererà la ATM-03b, esattamente come sta facendo ora. Starà al singlo fare opposizione, e continuo ad avere serie perplessità che convenga farla, sia per bene del portafoglio, che per la salute (qualche anno di stress per avere una sentenza). E' poi da vedere come il singolo magistrato giudicante deciderà, cioè se l'ATM03b per lui prevarrà sul divieto generico del regolamento del parco, oppure no (non ripeto quanto già scritto sul perchè in Italia nulla è certo in sede giudicante). Personalmente, i 50m dai nidi sono una distanza più che accettabile (non faccio foto naturalistiche), ma quale sarà la distanza corretta nel caso in cui nessuna cifra sia esplicitamente indicata nel regolamento ed il parco non abbia fatto richiesta di segregazione?
EliminaCiao Maurizio, dimentichi che in questo momento esiste una legge europea che impone determinati comportamenti da parte degli Stati. Se un giudice sanziona un pilota che non ha rispettato una legge a fronte di una zona bianca in d-flight, quel pilota può rivalersi sull'Italia e farla sanzionare per non aver rispettato il regolamento europeo.
EliminaUn avvocato appena laureato che farà notare questa cosa farà si che il giudice sanzioni il Parco e gli faccia pagare le spese. Se il Parco vuole accollarsi il rischio faccia pure, dal 2022 non ci sarà più una minima perplessità in questo senso. O ATM-03 o libertà di volo, nel rispetto e con coscienza della sicurezza dei turisti ma soprattutto della fauna, visto che un parco è casa loro...
Ciao Simone. L'Italia credo sia il maggior contribuente per quanto riguarda sanzioni relative a mancata applicazione delle normative comunitarie. Di avvocati ne ho fin sopra i capelli, in primis perchè costano (ed anticipi sempre) e di tribunali anche, visto che ben difficilmente questi muteranno le loro abitudini (detti "orientamenti del tal foro"). Anche gli stessi magistrati giudicanti, fino a che non cambia l'ordinamento giudiziario (i codici), sono costretti (o se vuoi, liberi) a valutare nell'ambito di un'incertezza normativa che non trova uguali in nessun altra parte del mondo "sviluppato". Vedremo cosa accade, ma dubito di leggere di un pilota italiano, da solo, senza una sorta di associazione alle spelle, che s'imbarchi nell'avventura onerora e annosa di fare ricorso rivolgendosi alla corte di giustizia europea.
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RispondiEliminaCiao Danilo nel luglio 2020 scrissi al Servizio Trasporti delle Provincia di Trento chiedendo chiarimenti sulla possibilità prevista dalla loro L.P. 5/1996 riguardo il volo dei droni sul loro territorio e questa è stata la loro risposta:
RispondiEliminaBuongiorno,
Ho trovato oggi nella casella mail la Sua richiesta di informazioni: ai sensi della vigente Lp 5/96 i sorvoli con droni - indipendentemente dal relativo peso- nell'ambito dei parchi naturali o sui territori posti a quota superiore a m 1600 slm devono essere oggetto di specifica determinazione da adottarsi da parte della scrivente Struttura in ipotesi tassativamente determinate (ad es interesse pubblico per documentari televisivi) con preventiva comunicazione agli enti di controllo e soccorso.
Tali autorizzazioni non possono invece essere rilasciate per sorvoli a fine amatoriale.
Resta inteso che al di fuori delle aree tutelate dalla suddetta norma, l'attività soggiace alle sole norme nazionali.
Ti risulta che in tutta la provincia di Trento qualsiasi volo di qualsiasi tipo di drone a uso hobbistico sia vietato oltre i 1600m di quota?
Ciao Vincenzo, dal punto di vista aeronautico / regolamento droni, questo divieto per essere valido deve essere presente su d-flight / AIP Italia.
Eliminae se non è presente la riserva di spazio aereo quale norma ci tutela nei confronti della legge della provincia di Trento? L'ENAC o il Ministero dei Trasporti si è mai pronunciato a favore della prevalenza delle regole ENAC rispetto alle norme locali? In caso di denuncia penale come ci difendiamo? ci sono delle sentenze a cui fare riferimento?
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